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Veneto, deliberazione n. 143 – Personale categorie protette


Un sindaco ha posto un quesito in ordine alla possibilità per l’ente, soggetto al patto di stabilità a decorrere dal 2013, di non conteggiare tra la spesa di personale, le assunzioni effettuate per il personale appartenente alle c.d. categorie protette, nonostante non ricorra l’obbligo giuridico di procedere all’assunzione, in quanto la dotazione di personale è inferiore a 15 unità.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 143/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ricordato che le spese sostenute dall’ente locale per il personale appartenente alle c.d. “categorie protette” vanno escluse dal computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore, qualora rientranti nella percentuale d’obbligo o quota di riserva, stabilita dal legislatore in funzione del numero dei dipendenti dell’ente procedente.

Diversamente, l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette effettuata in eccedenza alla quota di riserva o in assenza dello specifico obbligo previsto dal legislatore, rientra nel computo delle spese di personale, rilevante ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare di quelli di cui all’articolo 1, commi 557 e ss , della legge 296/2006. Sul tema si veda anche l’approfondimento Assunzioni categorie protette e limiti al rispetto delle quote d’obbligo

 


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