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Veneto, deliberazione n. 137 – Affidamento lavori a società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare alcuni lavori alla società pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato, in considerazione delle risorse tecnico-organizzative di cui la società stessa è dotata.

L’ente ha premesso che le spese di competenza del Comune, oltre gli interessi dovuti per le somme anticipate, saranno rimborsate alla Società in tre rate annue a partire dal 2014.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 137/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno chiarito che è possibile ravvisare una forma elusiva del patto di stabilità interno qualora “l’ente interessato, in modo preordinato, realizzi un’operazione economica che sia idonea ad occultare il peso finanziario, che tuttavia finirà successivamente per gravare sulle poste debitorie dell’ente”.

Secondo i magistrati contabili “l’elusione delle regole del patto di stabilità interno, si realizza, ad esempio, quando alcune spese sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’ente per trovare evidenza in quello delle società partecipate (con lo specifico fine di aggirare i vincoli del patto medesimo)”.

Inoltre, i magistrati contabili hanno sottolineato che non è praticabile lo schema dell’in house providing nel settore dei lavori, che – in quanto istituto concernente l’autoproduzione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazione in deroga ai principi generali che prevedono il ricorso al mercato attraverso procedure di evidenza pubblica – è insuscettibile di applicazione estensiva (Deliberazione AVCP n. 51 Adunanza del 18 maggio 2011 VISF/GE/10/48517).

 


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