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Puglia, deliberazione n. 97 – Cessione onerosa mediante avviso pubblico ricognitivo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1 comma 138 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

L’ente ha premesso di aver approvato nel 2011 un progetto preliminare per la costruzione di un canile, intervento poi inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali.

Al fine di acquisire l’area, l’ente ha avviato una procedura alternativa all’esproprio, avente le stesse finalità, mediante avviso pubblico ricognitivo, per la cessione onerosa allo stesso delle aree interessate dall’intervento, a seguito del quale è stata localizzata l’area.

L’ente, pertanto, ha chiesto se sia possibile concludere tale procedura, mediante l’approvazione da parte del Consiglio del progetto definitivo di acquisizione (art. 42 Tuel), che costituisce variante al Piano (art. 12 l.r. 3/2005), cui corrisponde l’effettiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 97/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che con tale procedura i termini procedimentali risultano temporalmente invertiti rispetto all’ordinaria sequenza temporale “fase pubblicistica-eventuale fase privatistica” che contraddistingue le normali procedure espropriative.

Tuttavia, trattandosi di “procedura alternativa all’esproprio, ma avente le stesse finalità”, i magistrati contabili hanno confermato quanto già espresso nella deliberazione 89/2013 secondo cui sono “escluse dall’ambito applicativo della norma dettata dall’art. 1, comma 138, della L. n. 228/2012 le fattispecie generate da procedimenti espropriativi”.

Sul tema si veda anche quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. controllo della Toscana, deliberazione 149/2013.

 


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