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Piemonte, deliberazione n. 151 – Diritto di superficie a termine e acquisto immobile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1 comma 138 della legge 228/2012, che ha vietato alle p.a. l’acquisizione di immobili a titolo oneroso nel 2013.

L’ente ha premesso di aver stipulato una convenzione con una società privata per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio sotterraneo, con concessione in favore della medesima del correlativo diritto temporaneo di superficie della durata di novanta anni.

Il comune e l’attuale società titolare del diritto di superficie (succeduta nel corso degli anni a quella originaria) vorrebbero ora procedere allo scioglimento anticipato della convenzione, con conseguente estinzione del diritto di superficie a fronte del pagamento di un’indennità da parte dell’ente.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 151/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno ricordato che in base agli artt. 953 e ss. cod. civ., nei casi di proprietà superficiaria ad tempus, una volta estinto il diritto di superficie il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione realizzata dal superficiario.

Secondo i magistrati, l’incremento del patrimonio dell’ente mediante l’acquisto della costruzione realizzata dal titolare del diritto di superficie, in quanto previsto dalla stessa concessione del diritto di superficie, non comporta un’ipotesi di acquisto a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione della norma di divieto.

Non rileva, peraltro, l’acquisto anticipato rispetto alla naturale scadenza della convenzione, in quanto capace di assicurare all’ente una migliorare gestione del parcheggio e del relativo servizio per la comunità locale.

 


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