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Piemonte, deliberazione n. 119 – Estinzione comunità montana e mobilità dipendenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 18 della l.r. Piemonte 11/2012 che, nell’ambito della disciplina relativa allo scioglimento delle Comunità montane e alla riassegnazione delle funzioni ai Comuni, ha stabilito alcune agevolazioni per favorire i processi di mobilità dei dipendenti delle Comunità montane verso i Comuni che facevano parte delle stesse.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 119/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ricordato che “il legislatore regionale ha previsto espressamente misure dirette a salvaguardare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere con le Comunità montane, prevedendo, da un lato, incentivi finanziari per gli Enti locali che procedono alle assunzioni e, dall’altro, che le assunzioni in questione e le quote di spesa finanziate dalla Regione non concorrano al calcolo di alcuni dei limiti di finanza pubblica, espressamente individuati, che disciplinano la materia delle assunzioni e delle spese di personale negli Enti locali”.

Pertanto, i magistrati contabili hanno chiarito che:

 le assunzioni di personale proveniente dalle Comunità montane possono essere effettuate solo in relazione a posizioni già previste dalla pianta organica dell’Ente locale che intende effettuare l’assunzione;

 dette assunzioni possono essere effettuate indipendentemente dalla circostanza che nell’esercizio precedente si siano verificate cessazioni poiché la legge regionale esclude l’applicazione dell’art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 “nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane”;

 l’assunzione deve avvenire secondo le regole previste per l’accesso agli impieghi pubblici in relazione alle necessità dell’Ente e alla professionalità dei dipendenti interessati, considerato che il principio dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso è già stato assicurato al momento dell’assunzione presso le Comunità montane;

 la quota di spesa di personale relativa alle assunzioni in questione non finanziata dalla Regione e, quindi, a carico dell’Ente non rientra nei vincoli di finanza pubblica.

 


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