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Lazio, deliberazione n. 84 – Azienda speciale: sistema contabile e atti di programmazione


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al sistema contabile da adottare e alle modalità di approvazione degli atti della programmazione e gestione contabile di un’azienda speciale.

L’ente ha premesso di avere deliberato, insieme ad altri comuni, la trasformazione di una società a responsabilità limitata in azienda speciale per la gestione fondamentale di servizi aventi natura socio-assistenziale nei riguardi della propria popolazione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 84/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno chiarito che la formulazione dell’articolo 114, commi 4 e 8, del Tuel prevede l’applicazione di un sistema improntato al rispetto delle regole civilistiche proprie di un sistema di contabilità economico-patrimoniale (art. 114, comma 4: “obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi”).

Pertanto, il bilancio di esercizio va redatto ai sensi dell’articolo 2423 cod. civ. e formulato secondo i principi fissati dall’articolo 2423 bis cod. civ.

Relativamente agli atti fondamentali dell’azienda speciale, i magistrati contabili hanno chiarito che “il riferimento al “bilancio economico di previsione pluriennale e annuale” è da intendersi come obbligo di mettere a punto uno strumento contabile che esponga i suoi dati finanziari in termini di “costi” e di “ricavi”, a fronte degli obiettivi annuali e pluriennali che l’azienda è tenuta a perseguire, in aderenza con gli indirizzi programmatici della/e Amministrazione/i comunale/i per conto delle quali gestisce il/i servizio/i affidato/i”.

Con riguardo all’ulteriore quesito, e cioè se i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale possano presupporre un risultato economico di gestione positivo (ossia una situazione di ricavi di competenza maggiori dei costi di competenza) da accantonare a riserva patrimoniale, i magistrati contabili hanno chiarito che ”la previsione normativa introdotta dall’art. 23 della legge n. 142/1990, e tutt’ora vigente nell’ordinamento con l’art. 114, comma 8, del d. lgs. 267/2000, dell’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, debba essere letta come un vincolo “minimo” da rispettare”.

Nel caso in cui l’azienda speciale registri, a conclusione dell’esercizio finanziario, un risultato di gestione positivo, l’accantonamento di esso dovrà essere disposto nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge (art. 43 d.p.r. 902/1986).

 


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