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Piemonte, deliberazione n. 126 – Possibile costituire azienda speciale per servizi sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire o aderire ad una associazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 126/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno ricordato che il legislatore ha limitato e conformato la capacità negoziale delle p.a. locali in tema di costituzione di nuovi organismi partecipati, imponendo il divieto di istituzione di nuovi enti e l’accorpamento e soppressione di quelli esistenti, in attuazione di un principio di snellimento degli apparati pubblici, a fini di contenimento della spesa pubblica, che riveste natura generale.

Unica eccezione è prevista per le aziende speciali, enti e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali per garantire la continuità dell’azione amministrativa in ambiti di particolare impatto sociale.

Al contrario, il divieto posto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 si applica anche alle associazioni.

 


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