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Friuli, deliberazione n. 24 – Utilizzo risorse sanzioni Codice della Strada


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare il trattamento accessorio per il personale dipendente adibito a nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, fermo il limite per l’ammontare complessivo delle risorse sancito dall’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, con risorse in parte vincolate (introiti ex art. 208, comma 2 bis, del citato Codice della strada; fondi regionali per la sicurezza previsti ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge finanziaria per il 2007), in parte proprie del bilancio dell’Ente e destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che, laddove acquisite all’esterno, comporterebbero costi aggiuntivi per il bilancio medesimo.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 24/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno chiarito che sarà possibile destinare una quota degli introiti derivanti dalle sanzioni alle violazioni del Codice della strada solo in presenza di progetti specifici ed effettivamente nuovi e innovativi e comunque solo per finanziare attività di vigilanza per il potenziamento delle funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, “deve ritenersi esclusa la possibilità di destinare le risorse così individuate alle altre finalità richiamate dall’Ente, quali le retribuzioni accessorie connesse ai turni di apertura delle farmacie nelle giornate di festività infrasettimanale e quelle legate allo straordinario prestato in occasione dell’assistenza serale e service-audio durante le sedute del Consiglio comunale”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che “allorché l’Ente individui risorse del proprio bilancio che, in conformità ai vigenti principi giuridico-contabili, possano alimentare il Fondo per la contrattazione decentrata, la relativa appostazione, una volta operata la scelta gestionale da parte dell’Ente, ne comporterà la destinabilità alla remunerazione del personale coinvolto in progetti di produttività (…), sempre nel limite e in riduzione della consistenza complessiva del salario accessorio 2010 (sia per la parte variabile, che per la parte stabile)”.

 


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