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Umbria, deliberazione n. 107 – Tributi e accertamento con adesione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di introdurre, mediante modifiche del regolamento comunale sull’i.c.i., una fattispecie di esenzione da sanzioni del contribuente che intende aderire all’accertamento con adesione, mediante il versamento, entro il termine per la proposizione del ricorso presso le competenti Commissioni tributarie, della differenza di imposta oltre agli interessi legali, nell’ipotesi in cui il valore accertato dal Comune non risulti superiore al 30% rispetto al valore utilizzato per il calcolo e il versamento dell’imposta dovuta sulle aree fabbricabili.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 107/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 maggio, hanno ricordato che l’istituto dell’accertamento per adesione in ordine ai tributi comunali trova specifica disciplina nell’articolo 59, comma 1, lettera m), del d.lgs. 446/1997, ai sensi del quale i comuni possono introdurre nel regolamento ici l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente (cosiddetto “concordato”) sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 218/1997.

Secondo i magistrati contabili, la potestà regolamentare dei comuni è vincolata alla disciplina dettata dal d.lgs. 218/1997, e in particolare al principio secondo il quale la definizione dell’imposta mediante l’istituto dell’accertamento per adesione comporta l’applicazione delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione, commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5, e art. 3, comma 3, del d.lgs. 218/1997).

Pertanto, il ricorso all’accertamento per adesione da parte del contribuente non potrà comportare l’esclusione della sanzione prevista dalla legge per i tributi statali ovvero l’applicazione di una sanzione in misura differente da quella di legge per le violazioni concernente i tributi oggetto dell’adesione.

 


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