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Piemonte, deliberazione n. 76 – Fondo di rotazione gestito dalla Cassa Depositi e prestiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta classificazione nel bilancio dell’ente delle risorse finanziarie provenienti dal “fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa Depositi e Prestiti” da utilizzare al fine di dare attuazione, in via di urgenza, ad un’ordinanza, ritenuta legittima dal giudice amministrativo, di abbattimento di un immobile abusivo costruito nei pressi di un corso d’acqua soggetto ad esondazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 76/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno chiarito che il fondo per le demolizioni delle opere abusive, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni, senza interessi, per finanziare i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, rientra fra le forme di indebitamento alle quali possono ricorrere gli enti locali ai sensi dell’articolo 202 del Tuel.

Pertanto, le risorse che provengono da tale fondo, non possono essere considerate alla stregua di “trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico” poiché si tratta di un finanziamento avente una specifica destinazione, con obbligo irrevocabile di restituzione.

Di conseguenza, i magistrati contabili hanno chiarito che “le risorse provenienti dal “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” devono essere allocate, quindi al Titolo V dell’entrata e in relazione al loro utilizzo si applicano tutte le disposizioni in materia di indebitamento e di Patto di stabilità interno attualmente previste”.

Infine, i magistrati contabili hanno precisato che, gravando sull’ente l’obbligo di restituzione delle somme ricevute in anticipazione dalla Cassa, il Comune dovrà tenere conto dell’obbligo all’interno della sua contabilità prevedendo l’impegno alla restituzione, finanziato con le risorse che è tenuto a recuperare dal responsabile dell’abuso ovvero, in caso di incapienza o di impossibilità, con fondi propri.

 


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