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Autonomie, deliberazione n. 14 – Riequilibrio finanziario pluriennale


La sezione regionale di controllo del Lazio ha rimesso alla sezione Autonomie alcune questioni di massima in materia di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli artt. 243-bis e seguenti del Tuel.

I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 14/2013, pubblicata sul sito il 30 maggio, hanno chiarito che:

– l’esclusione dei debiti fuori bilancio dalle spese che possono essere pagate con le risorse del fondo di rotazione (art. 4, comma 5, d.l. 174/2012), deve essere riferita anche ai debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini della predisposizione dei piani di riequilibrio che, per quel che riguarda il finanziamento, devono trovare copertura con le misure strutturali di risanamento previste dal piano, secondo le disposizioni che regolano la materia, o con le modalità specifiche indicate dallo stesso d.l. 174/2012, laddove riferiti a spese di investimento;

– l’importo dell’anticipazione concessa, a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del Tuel, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione, può generare effetti espansivi della capacità di spesa. Per tale ragione, è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano integralmente sterilizzati dal primo anno di attivazione dell’anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell’anticipazione ottenuta. Tale obiettivo di neutralizzazione può essere conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell’esercizio di accertamento dell’entrata una somma, pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come “Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente”. Negli esercizi successivi, il fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali, come previsto dal dm. 11 gennaio 2013, che verranno impegnate e pagate secondo i surricordati criteri di imputazione.

– i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter e per le finalità di cui all’art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l’intera massa passiva.

 


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