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Piemonte, deliberazione n. 84 – Incremento trattamento retributivo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010, in particolare se sia legittimo corrispondere l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti con decorrenza 1 gennaio 2010, così come deliberata dalla giunta regionale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 84/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio, hanno ricordato che tale norma, secondo cui il trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 non può superare quanto ordinariamente spettante al dipendente per l’anno 2010, è entrata in vigore il 31 luglio 2010.

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’incremento delle risorse destinate a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e dalla nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività o nei processi riorganizzativi è avvenuta, pur se con effetto da 1° gennaio 2010, con una delibera di giunta adottata il 15 dicembre 2010. Secondo i magistrati contabili, “il legislatore non ha precluso alle singole amministrazioni di adottare decisioni di incremento del trattamento retributivo nel periodo compreso fra il 31 luglio ed il 31 dicembre 2010, ma sembra ragionevole ritenere che nel periodo considerato gli enti potessero solo portare a compimento procedure iniziate in precedenza e, comunque, non fossero abilitati ad adottare decisioni che potessero tradursi in una elusione, anche solo parziale, dei ricordati limiti di legge”.

 


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