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Marche, deliberazione n. 48 – Competenza assistenza scolastica disabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del soggetto tenuto ad assicurare il servizio di assistenza e di trasporto scolastico agli studenti disabili frequentanti le scuole medie superiori e, per l’effetto, tenuto a sostenere i relativi oneri economici.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 48/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio hanno chiarito che “costituisce principio pacificamente acquisito che l’Ente territoriale tenuto ad assicurare il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole medie superiori nonché il servizio di trasporto dalla abitazione alla sede scolastica sia la Provincia vertendosi in tema di “supporto organizzativo per l’integrazione scolastica” ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 dlgs 112/98”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, spetta all’ente, che ha premesso di curare con oneri a proprio carico detto servizio, “ogni scelta in ordine alle conseguenti iniziative da assumersi al fine di non gravare il bilancio di spese non dovute siccome immediatamente ricollegabili a funzioni ex lege intestate ad altro Ente ed alle modalità con cui far valere eventuali pretese creditorie”.

Tale problematica è stata oggetto di approfondimento: “Trasporto alunni disabili scuole superiori: gli oneri sono della Provincia e non del Comune” su UNIVERSOPA N.5/2013

 


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