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Abruzzo, deliberazione n. 25 – Servizio di consulenza legale


Un sindaco ha chiesto se al servizio di consulenza legale, consistente nella redazione di pareri, in valutazioni, in espressione di giudizi utili per orientare le scelte dell’amministrazione su problematiche in materia amministrativa, civile o penale, debba applicarsi la normativa di cui all’articolo 7 comma 6 e ss. del d.lgs 165/2001 o se invece debba applicarsi la normativa di cui al d.lgs 163/2006, ed in particolare quella sul cottimo fiduciario.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 25/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio hanno chiarito che così come previsto nelle “Linee di Indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3. Commi 54-57 della legge 244/2007 in materia di regolamento degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” emanate dalla Sezione Autonomie nell’Adunanza del 14 marzo 2008, l’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato, esterno all’Amministrazione, destinato sostanzialmente alla redazione di un parere legale, rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’articolo 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

Peraltro, secondo i magistrati contabili, “appare possibile ricondurre solo la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del d. lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione)”.

 


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