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Veneto, deliberazione n. 127 – Trasformazione da società a azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla costituzione ex novo un’azienda speciale, ovvero, in subordine alla trasformazione di una spa in azienda speciale per la gestione di servizi sociali assistenziali e della casa di risposo.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 127/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno ricordato che il divieto di cui all’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 ha portata generale e ricomprende tutti gli organismi strumentali dell’ente locale, nell’ambito dei quali vanno ricomprese anche le aziende speciali.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di trasformare una società per azioni, già esistente, in azienda speciale per la gestione dei medesimi servizi socio-assistenziali, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 2500 septies c.c. che disciplina questo fenomeno non prevede espressamente la trasformazione di società di capitali in aziende speciali (il riferimento è solo ai “consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni”).

Pertanto, l’estinzione del soggetto privato, seguita dalla contestuale istituzione di un altro soggetto, l’azienda speciale, comunque “strumentale all’ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale”, rientra nell’ambito del divieto di cui all’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, di istituire degli “organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art. 118 Cost.”.

 


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