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Piemonte, deliberazione n. 59 – Risorse decentrate e mancato rispetto patto


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’articolo 40, comma 3 quinquies, del d.lgs. 165/2001 nel caso in cui l’ente non abbia rispettato il patto, in particolare se sia possibile erogare la produttività, non ancora erogata, ma relativa a un anno precedente alle verifiche contabili che hanno attestato il mancato rispetto del patto.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 59/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno chiarito che “lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all’erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate” e che “per la verifica del rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa decentrata, occorre aver riguardo all’esercizio precedente, nonché all’esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse”.

 


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