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Lombardia, deliberazione n. 206 – Contributi a favore di una ex Ipab


Un sindaco ha chiesto se una scuola materna gestita da una fondazione, ex IPAB, possa essere annoverata tra gli enti, operanti nel campo dell’istruzione e della formazione, per i quali non vige il divieto di erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 206/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno chiarito che la fondazione che gestisce una scuola materna rientra nelle esclusioni previste dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012, trattandosi di “ente operante nel campo dell’istruzione e della formazione”.

 


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