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Incompatibili i mandati di parlamentare e sindaco di un comune sopra 20 mila abitanti


Il sindaco di un comune sopra 20 mila abitanti non può essere contemporaneamente deputato o senatore.

E’ quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 5 giugno 2013, la quale ha dichiarato illegittimo l’articolo 63 del Tuel nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

La questione di legittimità sollevata dal Tribunale civile di primo grado in un giudizio promosso con un’azione popolare da alcuni elettori al fine di accertare l’incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di senatore, contemporaneamente assunte, con conseguente decadenza dalla prima.

La Consulta, ribadendo il principio già affermato nella sentenza 277/2011, riguardo alle norme della legge 60/1953 in materia di incompatibilità tra la carica di parlamentare e sindaco di un comune superiore a 20.000 abitanti, ha colmato un vuoto legislativo dichiarando parzialmente illegittimo l’articolo 63 del Tuel.

Il Tuel prevede, all’articolo 62, la decadenza dalla carica per il sindaco di una città con più di 20mila abitanti che si candida in Parlamento mentre, all’articolo 63, dedicato alle incompatibilità, non prevede la stessa sorte per il parlamentare che si candida a sindaco.

Secondo la Consulta questa incompatibilità “unidirezionale” è irragionevole e ha affermato che “in assenza di una causa normativa (enucleabile all’interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione”.

Tale principio trova applicazione a prescindere dal momento di assunzione delle medesime cariche.

 


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