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Gare: è invalido il contratto di avvalimento generico


E’ invalido il contratto di avvalimento che prevede, quale proprio oggetto, l’impegno dell’ausiliaria “a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto” oggetto della gara.

Trattasi, infatti, di una dizione generica, dalla quale non è possibile evincere in modo determinato e specifico le risorse e i mezzi prestati per l’esecuzione del contratto.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Catania, sez. I, con la sentenza n. 1578 del 30 maggio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva prodotto in sede di gara un contratto di avvalimento carente degli elementi essenziali, quali la specifica indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la semplice messa a disposizione dei requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento concreto con risorse materiali o immateriali, snatura l’istituto dell’avvalimento “per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara” (Tar Toscana, sent. 443/2013, Tar Lombardia, sent. 3290/2012).

Tale orientamento trova conferma anche nel recente parere n. 34/2013 dell’Avcp.

Secondo l’articolo 88 del dpr 207/2010, infatti, il contratto di avvalimento deve riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente” le seguenti indicazioni: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

L’Autorità ha inoltre chiarito che in tale ipotesi non è applicabile neppure il potere di soccorso istruttorio ex articolo 46 del Codice dei contratti, trattandosi non già di chiedere chiarimenti sull’effettiva portata delle dichiarazioni rese, bensì di integrare ex post la dichiarazione negoziale dell’ausiliaria, inserendo nel contratto di avvalimento degli elementi mancanti.

 


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