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Assunzioni categorie protette e limiti al rispetto delle quote d’obbligo


La funzione pubblica in risposta a un quesito formulato dall’inps ha fornito chiarimenti in merito a gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente ai sensi della legge 68/1999 e della legge 113/1985.

Le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, in generale, sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge non riscontrabili nella legge 68/1999.

Diversamente l’articolo 4, comma 4, della legge 113/1985 per quanto concerne il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti prevede che “In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza”.

L’eccezionalità di tale norma, voluta dal legislatore per questa categoria protetta, rafforza il principio generale del divieto di assunzioni in soprannumero per le restanti categorie protette.

Pertanto, l’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l’eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, resta sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, a maggior ragione, laddove presentino posizioni soprannumerarie.

L’articolo 3, comma 1, della legge 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura differenziata (c.d. quote di riserva) in ragione dei lavoratori occupati.

Sul punto si ricorda che la stessa funzione pubblica ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’esclusione dei lavoratori socialmente utili dalla base di computo della suddetta quota di riserva (si veda in proposito “Personale: chiarimenti in merito al computo delle quote d’obbligo ex legge 68/1999” in UniversoPA 4/2013).

L’articolo 3, comma 5, stabilisce che gli obblighi di assunzione delle categorie in argomento sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in particolari situazioni occupazionali con interventi di integrazione salariale, che possono confluire anche nella dichiarazione di eccedenza di personale, secondo la normativa espressamente richiamata nel predetto comma.

La sospensione dell’obbligo della copertura della quota di riserva, prevista per il settore privato nei casi predetti, risponde ad una ratio mutuabile anche nel settore pubblico dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui all’articolo 6 e 33 del d.lgs. 165/2001.

Il citato articolo 6, comma 1, diciplina vincoli e procedure puntuali in tema di dotazioni organiche, tra i quali emergono il divieto di creare posizioni di soprannumerarietà, nonché gli obblighi di avvio della mobilità collettiva nei casi di eccedenza di personale.

Il successivo comma 6 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, che non provvedono agli adempimenti prescritti nello stesso articolo, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

L’articolo 33 disciplina le procedure di mobilità collettiva per le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6 citato.

In caso di mancato adempimento della ricognizione annuale scatta il divieto di assunzione e quello di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Pertanto, in presenza di soprannumero, eventuali assunzioni, anche di categorie protette, oltre a violare il principio generale del divieto di assumere in assenza di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare lo stesso soprannumero o le eccedenze, producendo, a fronte dell’occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo che si determinerebbe quale possibile conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in disponibilità.

Nonostante tali limitazioni, comunque, l’obbligo di copertura della relativa quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni, al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l’assenza di forme elusive del prescritto obbligo.

 


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