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Marche, deliberazione n. 45 – Indebitamento per sentenza esecutiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva depositata dopo il 7 novembre 2001 relativa ad un’obbligazione risarcitoria per fatto avvenuto in epoca risalente al 1995 e da cui è scaturita “l’accessione invertita” dei beni immobili.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 45/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge 448/2001 “per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Assume, pertanto, rilevanza centrale ai fini della soluzione del quesito, il momento nel quale matura il debito fuori bilancio.

I magistrati contabili hanno aderito all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. 12/2007, secondo cui “nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento – antecedente – in cui l’ente, soggetto passivo dell’obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva”.

Pertanto, laddove il debito fuori bilancio sia maturato in data successiva alla riforma del 2001, come nel caso di sentenze esecutive, l’ente locale non potrà ricorrere all’indebitamento per farvi fronte.

 


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