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Marche, deliberazione n. 44 – Acquisizioni immobiliari mediante procedura espropriativa


Un sindaco ha chiesto se rientri nel divieto di acquisto di immobili per l’anno 2013 l’acquisizione mediante esproprio/cessione volontaria di un terreno destinato alla realizzazione di una scuola già da diversi anni programmata da parte di enti convenzionati, laddove il relativo prezzo/indennità sia garantito con contributi da parte di soggetti/enti terzi, contributi a destinazione vincolata e che, se non utilizzati per tale scopo, potrebbero essere persi.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 44/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, in considerazione del contrasto sull’indirizzo interpretativo da seguire per individuare l’area di applicazione del divieto di acquisto di immobili disposto dall’art. 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011, hanno ritenuto necessario sottoporre la questione al Presidente della Corte dei conti, affinché venga sollevata questione di massima dinanzi alle Sezioni riunite o, in subordine, dinanzi alla Sezione delle Autonomie, sul seguente punto:

“se l’area di applicabilità del divieto di acquisto previsto dall’art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, nel testo modificato dall’art. 1, comma 138, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) comprenda le acquisizioni immobiliari da realizzare mediante procedure espropriative, tenuto conto che il sistema normativo, in particolare il comma 1-bis del predetto art. 12, introduce un sub-procedimento per la definizione del prezzo di acquisto del tutto incoerente con le regole per la determinazione dell’indennità di espropriazione dettagliatamente stabilite dagli artt. 20-21 del d.P.R. 327/2001”.

 


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