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Emilia, deliberazione n. 222 – Costituzione istituzione servizi sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un’istituzione ex articolo 114 del Tuel, al fine di evitare la chiusura della casa di riposo per anziani e del centro diurno per anziani non autosufficienti (servizio sino ad ora svolto con gestione diretta).

In via subordinata, l’ente ha chiesto se sia possibile escludere dal vincolo di cui all’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010 la spesa di personale la cui spesa è finanziata con risorse provenienti da privati (rette corrisposte dai fruitori del servizio) o pubbliche (fondo per la non autosufficienza).

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 222/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ricordato che in base al comma 6 dell’articolo 9 d.l. 95/2012, il legislatore ha voluto evitare un’ulteriore proliferazione di forme di partecipazione da parte degli enti locali in organismi di natura non societaria, ponendo il divieto generale di costituirne nuovi, indipendentemente dalla funzione fondamentale o amministrativa conferita ai sensi dell’articolo 118 Cost. e dal settore di attività nel quale i predetti organismi dovrebbero operare.

Pertanto, non è possibile per l’ente creare nuovi enti “comunque denominati”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che “nell’ipotesi di gestione diretta del servizio sociale da parte dell’ente locale, le entrate derivanti dalle rette dei soggetti fruitori del servizio e quelle derivanti dai trasferimenti relativi al fondo regionale per la non autosufficienza entrano a far parte del bilancio dell’ente locale e sono destinate, insieme ad altre eventuali risorse proprie dell’ente, ad essere utilizzate per l’organizzazione e la gestione del servizio sociale nel suo complesso”.

Pertanto, il personale di cui l’ente locale si avvale per la gestione diretta di tale servizio è, a tutti gli effetti, personale alle sue dipendenze la cui spesa soggiace a tutti i vincoli previsti dalla legislazione statale in tema di coordinamento della finanza pubblica, ivi compreso l’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010. L’unica deroga prevista dallo stesso comma 28 per le assunzioni a tempo determinato nel settore sociale, è quella di poter sostenere nel 2013 la stessa spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, non essendo applicabile in tal caso la riduzione del 50%.

 


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