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Veneto, deliberazione n. 124 – Possibile trasformare una società in fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione, ex art. 2500 septies c.c., di una società a responsabilità limitata, interamente controllata dall’ente locale e che svolge l’attività di gestione di una casa di riposo per anziani, in fondazione con finalità di solidarietà sociale, nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria degli anziani, con il conferimento di un immobile di proprietà dell’ente nel patrimonio della fondazione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 124/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno chiarito che il servizio socio-assistenziale di gestione di una casa di riposo può essere gestito da una fondazione, costituita a seguito di trasformazione eterogenea di una società di capitali partecipata dal comune (nella fattispecie una società a responsabilità limitata), a condizione che il servizio, per le modalità in cui è concretamente erogato, possa definirsi privo di rilevanza economica.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che in caso di trasformazione eterogenea, l’ente, socio unico della trasformanda società, dovrà assicurarsi una carica all’interno del consiglio direttivo dell’ente o in un altro organo previsto dall’atto di fondazione, al fine di garantire, nella maniera più adeguata possibile, la gestione e la governance delle attività che costituiscono l’oggetto dell’azione della società a responsabilità limitata trasformata.

L’ente dovrà inoltre “trovare delle soluzioni, anche a livello statutario, per tutelare il suo patrimonio, prevedendo, ad esempio, che il patrimonio conferito dal fondatore possa rientrare nella disponibilità dello stesso, al momento della liquidazione della fondazione”.

Con riferimento, invece, al quesito relativo al regime giuridico speciale, previsto dall’ultimo periodo del comma 5 bis, dell’art. 114 del Tuel, i magistrati contabili hanno chiarito che “tale regime derogatorio è previsto solo per le aziende speciali e le istituzioni, come tipici enti ed organismi strumentali dell’ente locale; laddove, la fondazione, invece, è un ente di diritto privato al di fuori dell’ambito applicativo di tale norma”.

In merito alla possibilità di dotare la fondazione di un patrimonio, permettendo all’ente di conferire l’immobile dove far esercitare alla neo costituita fondazione la propria attività socio-assistenziale, i magistrati contabili hanno chiarito che “l’ente, ai fini della possibilità di concedere la disponibilità di un bene appartenente al suo patrimonio, in considerazione delle peculiari finalità socio-assistenziali perseguite dal soggetto beneficiario, dovrà procedere, nell’ambito delle valutazioni da effettuare nell’esercizio della sua esclusiva discrezionalità, ad un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo presente che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”.

 


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