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Toscana, deliberazione n. 143 – Assunzione mutui Unione estinta


Un sindaco ha chiesto se sia possibile procedere all’assunzione della quota parte di mutui dell’estinta Unione dei comuni in deroga a quanto previsto dall’articolo 204 del Tuel.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 143/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio, hanno chiarito che il debito che il comune assume, succedendo all’unione disciolta, rientra nei limiti dell’articolo 204 del Tuel e nell’ammontare complessivo dello stock di debito dell’ente.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno evidenziato che “l’assunzione ope legis pro quota del debito derivante dall’unione disciolta, trovando nei comuni appartenenti all’unione i successori necessari dell’unione stessa, non può che avvenire inevitabilmente in deroga alla norma di cui all’art. 204 del TUEL, fermo restando che questa quota di debito derivante dall’unione entra a far parte dello stock di debito del comune e dovrà essere calcolata ai fini dell’applicazione dell’art. 204 TUEL quanto alla contrazione degli eventuali finanziamenti che successivamente il comune vorrà contrarre”.

 


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