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Lombardia, deliberazione n. 205 – L’azienda speciale può erogare spl e strumentali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 5-bis all’articolo 114 del Tuel.

L’ente ha premesso di avere costituito nell’anno 2008 un’azienda speciale che opera in modo promiscuo in diversi settori.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 205/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio, hanno chiarito che “nel caso di servizi erogati in maniera promiscua ed indifferenziata, mediante un unico organismo strumentale, non potendosi distinguere fra le diverse attività, l’impresa che li gestisce sia da inserire nel novero delle aziende speciali che, dal 2013, devono osservare le regole di carattere finanziario poste dal patto di stabilità interno”

Secondo i magistrati contabili, infatti, “l’esclusione prevista per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, facendo eccezione ad una regola di carattere generale deve essere oggetto di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi ed i tempi considerati (art. 14 delle c.d. preleggi)”.

Peraltro, ampliando il concetto di “servizio socio assistenziale”, oltre l’ambito di sua naturale esplicazione, si rischia di vanificare la portata precettiva della prima parte del nuovo articolo 114 comma 5 bis del Tuel, posto che gran parte delle funzioni e servizi erogati da pubbliche amministrazioni, o da suoi organismi strumentali, hanno latamente carattere e finalità sociale (in quanto rivolti alla promozione del benessere della collettività di riferimento).

In merito al secondo quesito, ovvero se in capo alla medesima azienda speciale possano essere ricondotti sia servizi pubblici locali che servizi strumentali, i magistrati contabili hanno chiarito che non sussiste per le aziende speziali alcuna preclusione a svolgere in modo promiscuo attività strumentali e di interesse generale tramite la gestione diretta, “attesa la limitazione del riferito combinato disposto, da un lato, alla sola costituzione ovvero partecipazione, e non alla gestione diretta; sotto altro aspetto, alle sole attività gestite dalle società e non da altre entità pure dotate di personalità giuridica”.

 


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