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Veneto, deliberazione n. 121 – Garanzia fideiussoria società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta contabilizzazione e iscrizione in bilancio delle poste derivanti dall’assunzione di una fideiussione in favore di una propria società partecipata per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 121/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che la scelta di rilasciare una garanzia fideiussoria, pur consentita dall’ordinamento, comporta l’assunzione di un rischio, assimilabile a quello del ricorso all’indebitamento.

Invero, tenuto conto che in caso d’insolvenza del soggetto garantito (patrocinato), l’ente locale escusso è chiamato a pagare il debito di questo con le proprie risorse (pubbliche), i magistrati contabili hanno chiarito che il comune dovrà verificare l’esposizione debitoria “al fine di prevedere un’idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un’ottica prudenziale, dall’esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché (eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l’intervento finanziario del fideiussore”

Inoltre, al di là delle concrete probabilità di escussione, i magistrati contabili hanno ribadito l’esigenza che “la passività derivante dalla fideiussione debba sempre trovare adeguata rappresentazione nei documenti contabili fin dal sorgere dell’obbligazione principale”.


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