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Veneto, deliberazione n. 113 – Finanziamento regionale e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta rilevanza delle risorse derivanti da un finanziamento regionale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 113/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che devono considerarsi nel computo generale delle spese di personale anche quelle finanziate da terzi.

Pertanto, l’ente, nel ridurre la spesa di personale, dovrà considerare anche quella interamente finanziata tramite fondi regionali, che non può essere scomputata dal calcolo rilevante ai fini dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Con riguardo al secondo quesito, relativo all’esclusione dai vincoli di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, dei compensi corrisposti al personale dipendente per le attività richieste dal predetto progetto finanziato dalla Regione, non ricomprese tra quelle svolte ordinariamente dal personale e fuori dal normale orario di servizio, i magistrati contabili hanno chiarito che è possibile escludere dal limite di cui all’articolo 9, comma 2 bis, le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Pertanto, trattandosi, nel caso di specie, di attività ordinarie (definizione di pratiche di esproprio), le risorse ad esse connesse concorrano nella determinazione dell’ammontare del fondo per il trattamento accessorio.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità per tali compensi di transitare o meno dal fondo, i magistrati contabili hanno chiarito che “i compensi previsti dalla convenzione regionale di cui si argomenta, così come presentati nella richiesta di parere, non risultano previsti da “specifiche disposizioni di legge finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati personale” e pertanto, non sono da considerarsi comprese nella previsione di cui all’art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL del 1999”.


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