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Mensa: forniti dall’AVCP chiarimenti su requisiti di partecipazione e esecuzione del servizio


In caso di appalto del servizio di refezione scolastica è legittima la richiesta del possesso o della disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, di un “centro di cottura principale” situato nell’ambito del territorio comunale.

Tale previsione, infatti, non costituisce requisito di partecipazione (illegittimo), bensì un obbligo contrattuale posto in capo all’aggiudicatario.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere n. 18/2013, con il quale ha risposto all’istanza di una società che aveva contestato l’illegittimità di alcune clausole del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, quando la stazione appaltante, per motivate e peculiari circostanze, ritenga importante che il soggetto che provvede all’erogazione del servizio di refezione scolastica debba avere un centro cottura in prossimità del proprio territorio, deve chiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare tale requisito.

Pertanto, solo nel caso in cui la stazione appaltante anticipasse la richiesta di tale requisito al momento della partecipazione alla gara, tale clausola si configurerebbe illegittimamente discriminatoria e quindi palesemente contraria al principi comunitari in materia di concorrenza, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento.

L’Avcp ha inoltre ritenuto legittime le ulteriori clausole del bando con cui si chiedeva, ai fini della qualificazione, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con specifico riferimento al “Centro cottura principale” nonché, ai fini del punteggio, il possesso della medesima certificazione comprendente specificatamente il “centro di cottura di emergenza”.

L’Avcp ha chiarito che la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, comprendente anche il centro di cottura, costituisce un requisito di capacità tecnica specifica che la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di discrezionalità, ha facoltà di richiedere.

Per quanto riguarda, infine, il punteggio di 30/1000 in caso di UNI EN ISO 9001:2008 che comprenda specificatamente il “centro di cottura di emergenza”, l’Avcp ha ricordato che la stazione appaltante è libera, nei limiti del corretto esercizio del potere, “di attribuire un maggior punteggio in ragione delle caratteristiche tecniche delle offerte, dalla stessa prestabilite, che risultino maggiormente apprezzabili in termini qualitativi”.

Pertanto, l’Avcp ha ritenuto legittime tali clausole del capitolato speciale concernente l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

 


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