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Toscana, deliberazione n. 140 – Trattamento economico personale società partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare al personale dipendente della società partecipata dal Comune tutte le somme derivanti dagli aumenti retributivi dovuti ai rinnovi contrattuali.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 140/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che a decorrere dal 2013, non è possibile erogare al personale della società partecipata le somme derivanti da un rinnovo contrattuale della categoria di appartenenza in virtù del divieto di cui all’articolo 4, comma 11 del d.l. 95/2012.

Secondo i magistrati contabili, infatti, “con la norma di cui all’art. 4, comma 11 citato, e di cui all’art. 9 comma 1 citato (per le amministrazioni pubbliche) si intende cristallizzare la spesa di personale, mediante il blocco del trattamento economico ordinario del personale, riferendosi a quelle componenti della retribuzione, siano esse attinenti al trattamento fondamentale che al trattamento accessorio, che hanno carattere fisso e continuativo e appare chiaro che l’incremento retributivo dovuto ad un rinnovo contrattuale abbia tali caratteristiche”.

 


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