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Sardegna, deliberazione n. 48 – Costituzione azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare se sia possibile costituire un’azienda speciale per l’esercizio delle funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie, e, più in generale, per la gestione associata di servizi alla persona.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 48/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che il divieto di cui all’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 costituisce preclusione assoluta alla costituzione di un’azienda speciale con oneri a carico del bilancio comunale, quand’anche per finalità di assistenza sociale e più in generale per servizi di assistenza alla persona.

 


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