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Emilia, deliberazione n. 63 – Limiti spesa forme di assunzione temporanea


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di approvare un atto normativo autonomo, allo scopo di adattare i limiti imposti da tale disposizione alle proprie esigenze organizzative, per disciplinare il caso in cui sia impossibile far fronte a carenze temporanee di personale attraverso operazioni di riorganizzazione.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 63/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno chiarito i limiti imposti dalla norma richiamata sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

La Corte ha chiarito, inoltre, che, la possibilità di adeguare il vincolo attraverso lo strumento regolamentare nel solo caso in cui l’applicazione diretta impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è riservata agli enti di minori dimensioni.

 


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