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Emilia, deliberazione n. 61 – Fondo incentivante


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi derivanti da una riorganizzazione effettuata nel corso del 2012, cui è conseguita una “ripesatura” delle posizioni dirigenziali, per integrare la parte variabile del fondo del personale del comparto per l’anno 2013.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 61/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno chiarito che ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, vige un sistema di blocco del fondo del trattamento accessorio ancorato alla consistenza del fondo 2010 che si estende sia alle risorse stabili, sia a quelle variabili.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che “pur in assenza della disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010, un’eventuale destinazione dei risparmi derivanti dalla “ripesatura” delle posizioni dirigenziali (cui consegue una minore spesa a titolo di retribuzione di posizione e di risultato) si porrebbe in contrasto con le disposizioni di fonte contrattuale contenute negli articoli 27, comma 9, e 28, comma 2, CCNL 23-12-1999 del personale dirigenziale dell’Area II (regioni ed enti locali) che sia per la retribuzione di posizione, che per quella di risultato stabiliscono che le risorse destinate al loro finanziamento, se non utilizzate nell’anno in cui vengono stanziate, devono essere riassegnate al finanziamento dei predetti emolumenti nell’anno successivo”.

 


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