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Emilia, deliberazione n. 60 – Personale categorie protette


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla quantificazione della spesa di personale ai fini del rispetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 557, legge 296/2006.

In particolare, l’ente chiede se, a seguito del trasferimento di alcuni servizi ad un’unione di comuni di cui fa parte e del personale ad essi adibito, possa rideterminare la propria spesa di personale includendo la quota relativa all’unità di personale facente parte delle categorie protette prossima al collocamento a riposo, precedentemente esclusa in quanto rientrante nei limiti quantitativi previsti dall’articolo 3 legge 68/1999.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 60/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno chiarito che “l’esclusione dall’ammontare complessivo della spesa di personale della quota relativa ai dipendenti che ciascun datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di assumere ai sensi dell’articolo 3, della legge 68/1999 deve essere operata dal momento dell’assunzione sino al momento del collocamento a riposo o altra causa di cessazione del rapporto di lavoro del predetto personale, non potendo, viceversa, l’ente procedere ad una rideterminazione della spesa di personale qualora, in costanza dei predetti rapporti di lavoro, il numero del personale occupato scenda al di sotto del contingente numerico in presenza del quale scatta l’obbligo di assunzione di determinate categorie di lavoratori”.

Pertanto, la riduzione del personale occupato presso l’ente al di sotto del contingente numerico previsto per le assunzioni obbligatorie del personale appartenente alle categorie protette determinerà la conseguenza che, una volta cessata dal servizio una delle predette unità, non sussisterà per l’ente l’obbligo di assumere una nuova unità di personale appartenente alle predette categorie.

In merito al quesito circa la computabilità della cessazione di tale personale ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, i magistrati contabili hanno inoltre chiarito che la spesa per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota di riserva, è da considerare neutra, sia in entrata, sia in uscita, ai fini del calcolo del turn over.

 


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