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Veneto, deliberazione n. 50 – Spese personale enti fuori dal patto


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4-ter legge 44/2012 che ha cambiato l’anno di riferimento per la quantificazione del relativo limite dal 2004 al 2008.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 50/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno chiarito che il mutamento dell’anno di riferimento (2008, anziché 2004), è immediatamente applicabile da aprile 2012.

Secondo i magistrati, essendo il nuovo parametro di riferimento intervenuto ad anno già iniziato, quando cioè l’ente locale aveva, presumibilmente, già programmato la spesa di personale ed intrapreso interventi, calibrati sul precedente limite del 2004, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare le singole spese di personale previste, alla luce delle modifiche legislative intervenute e, di conseguenza, adottare quei provvedimenti ritenuti necessari per ridurre la spesa preventivata per il 2012, all’ammontare di quella sostenuta nel 2008.

I magistrati contabili hanno inoltre ricordato che “la mancata osservanza del limite di spesa in questione non prevede alcuna specifica sanzione a carico dell’ente locale, ma costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica che potrebbe comportare l’insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti che hanno concorso alla sua violazione, adottando atti che hanno comportato il superamento del nuovo limite di spesa per il personale, successivamente all’entrata in vigore della modifica di cui alla legge 44/2012”.

 


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