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Sulla possibilità di inserire clausole limitative delle ati c.d. sovrabbondanti


In ordine all’impugnazione di un bando di gara contenente una clausola che prevede il divieto di partecipazione per le ati cd. “sovrabbondanti”, non è sufficiente predicare l’illegittimità della clausola stessa, ma occorre dar contezza che l’interesse azionato sia non già di mero fatto, essendo invece necessario fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato, ossia del bisogno giuridico dell’appellante di partecipare alla gara nella modalità di ati sovrabbondante ed in quella sola peculiare modalità.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 689 del 5 febbraio 2013, con la quale ha ritenuto improcedibile il ricorso presentato da una società.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta europea, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio quadriennale di lavanolo della biancheria piana e confezionata, dei materassi, dei guanciali, del vestiario e delle divise per il personale di tutte le ASL e delle Aziende ospedaliere regionali, diviso in otto lotti.

Avverso il bando di gara aveva proposto ricorso davanti al Tar una società, la quale peraltro non aveva presentato istanza di partecipazione alla relativa procedura, contestando la legittimità della previsione della lex specialis nella parte in cui vietava la partecipazione alle cosiddette ati “sovrabbondanti”, ovvero a quelle forme di partecipazione in forma aggregata create da imprese che sono in grado, già singolarmente, di soddisfare i requisiti tecnico-economici richiesti per la partecipazione.

I giudici amministrativi, richiamate le pronunce dell’Avcp, hanno chiarito che tale tipologia non può ritenersi vietata in senso assoluto e preventivo, ma solo con specifico riferimento a ciascuna singola gara ed a condizione che, in concreto una tale forma aggregativa possa determinare un’indebita e sproporzionata compressione della concorrenza.

Secondo il Collegio, pertanto, una simile clausola non può essere oggetto di immediata ed autonoma impugnazione, essendo invece necessario fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato, ossia del bisogno giuridico dell’appellante di partecipare alla gara nella modalità di ATI sovrabbondante ed in quella sola peculiare modalità.


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