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Piemonte, deliberazione n. 497 – Scioglimento Unione e gestione del personale


Un sindaco ha posto un quesito in merito allo scioglimento volontario di un’Unione di Comuni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 497/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 febbraio 2013, hanno chiarito che la gestione del personale e la verifica dei limiti quantitativi di spesa delle Unioni deve essere effettuata in quota parte da ciascuno dei Comuni associati.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, in caso di scioglimento dell’organismo i dipendenti dell’Unione devono essere reinquadrati negli enti di appartenenza purché questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i posti in organico senza occuparli con l’assunzione di nuovi dipendenti, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione (dotazione da aumentare, in questo caso, entro il limite precedente alla costituzione dell’Unione).

Analoghe considerazioni valgono per la spesa.

Gli enti costitutori dell’Unione devono considerare nella loro spesa di personale la quota di loro competenza sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di scioglimento e di ritorno dei dipendenti presso l’ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune.

Secondo i magistrati contabili, invero, nel caso in cui l’Unione sia stata costituita prima del 2007 ed abbia comportato l’azzeramento della dotazione organica degli Enti costitutori, al fine dell’osservanza dei vincoli in materia di personale occorrerà ricostruire in modo figurato la dotazione organica e la spesa degli enti e dell’Unione, sia prima che dopo la costituzione dell’organismo associativo, così da verificare la progressiva e continua osservanza dei limiti di spesa.

 


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