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Sicilia, deliberazione n. 8 – Mobilità e mancato rispetto patto di stabilità


Un comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di procedere ad una mobilità in entrata, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, in virtù dell’articolo 12, comma 90-bis, del d.l. 95/2012, che prevede il trasferimento del personale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in mobilità con le relative risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico.

L’ente ha premesso di avere un’incidenza delle spese del personale su quelle di parte corrente pari al 51,83%.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 8/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno chiarito che in tal condizioni non è consentito assumere in alcun modo, neppure tramite mobilità.


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