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Piemonte, deliberazione n. 485 – Limiti di indebitamento


Un comune ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000, in particolare se il mancato rispetto del limite di indebitamento impedisca l’assunzione di un mutuo non comportante oneri a carico del bilancio dell’ente, in quanto totalmente assistito da finanziamento regionale (sia per la quota capitale, che per la quota interessi).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 485/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2013, hanno ricordato che la disposizione di cui all’articolo 204, comma 1, primo periodo del tuel, esclude i contributi statali e regionali dall’ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti di indebitamento.


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