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Piemonte, deliberazione n. 483 – Spese di rappresentanza e divieto sponsorizzazioni


Un sindaco ha richiesto un parere sull’effettiva applicazione dell’articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. 78/2010, che, rispettivamente, limitano, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di sostenere spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e vietano le spese per sponsorizzazioni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 483/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2013, hanno chiarito che ai fini dell’individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di sponsorizzazioni di cui al citato comma 9 dell’articolo 6 d.l. 78/2010, vanno distinti dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi, che, pertanto, risultano ammessi in quanto non configurabili quali sponsorizzazioni.

Relativamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, i magistrati contabili hanno chiarito che “non sono assoggettate ai limiti di cui al citato comma 8 dell’art. 6 del d.l 78/2010 quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza. Vanno invece fatte rientrare nella nozione normativa di “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell’ente locale

Secondo i magistrati, pertanto, spetta all’ente valutare, alla luce dei richiamati criteri, la natura e la legittimità della spesa.


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