Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il divieto di doppia partecipazione alla gara opera anche per le società consortili


E’ legittima l’esclusione di un’impresa che ha partecipato alla gara contemporaneamente quale componente di un raggruppamento e socia di una società consortile, incorrendo, quindi, nel divieto di doppia partecipazione contenuto negli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs n. 163/2006.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 813 del 12 febbraio, secondo cui il divieto di doppia partecipazione del medesimo operatore alla gara, è applicabile non solo alle ipotesi in cui il concorrente partecipi in raggruppamento ed in consorzio bensì, come nel caso di specie, anche in qualità di socia nell’ambito di una società consortile.

Il Collegio ha, infatti, ricordato che lo scopo della norma è quello di evitare che l’andamento della gara ed il libero gioco della concorrenza possano essere influenzate dai rapporti esistenti tra partecipanti alla gara, i quali potrebbero indirizzare il risultato della medesima in palese violazione del principio di segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti.

Pertanto i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’esclusione dell’impresa che aveva partecipato alla gara all’interno di due compagini, attesa la possibilità che le offerte potessero comunque essere conoscibili e/o condizionabili.


Richiedi informazioni