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Antimafia: i chiarimenti forniti dal Ministero dell’interno


Il Ministero dell’interno ha emanato lo scorso 8 febbraio, la circolare n. 11001/119/20(6) concernente “Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative”, con la quale ha fornito chiarimenti e prime indicazioni interpretative sulle nuove norme introdotte dal d.lgs 218/2012 relativo alle disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia.

Nello specifico, il d.lgs 218/2012, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 159/2011), ha previsto, tra l’altro, l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore della normativa in materia di documentazione antimafia.

La circolare in commento ripercorre tutte le principali novità apportate dal d.lgs n. 218/2011, fornisce soluzioni al problema del regime transitorio relativo a tutti quei procedimenti avviati con le vecchie regole non ancora conclusi e, soprattutto, ribadisce che non sarà più possibile richiedere la comunicazione antimafia alle camere di commercio.

Relativamente, infatti, alle modalità per il rilascio della documentazione antimafia, il Ministero, dopo aver sottolineato che tutto il Codice antimafia è basato sullo strumento della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia – oggi ancora non disponibile – chiarisce che fino al momento in cui la banca dati diventerà operativa, la documentazione sarà rilasciata integralmente dalle Prefetture, attraverso il “Ced Interforze”.


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