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Liguria, deliberazione n. 105 – Previdenza integrativa polizia municipale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 78/2010, secondo cui, per ogni dipendente pubblico la retribuzione complessiva, per il triennio 2011-2013 non può superare il trattamento economico complessivo riferito all’anno 2010 (comma 1) e l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 (comma 2-bis).

In particolare, l’ente ha chiesto se i proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada, che possono essere destinati al finanziamento della previdenza integrativa per il personale della polizia municipale, ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lett. c), siano da ritenersi assoggettabili ai vincoli posti alle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale dai commi 1 e 2-bis dell’art. 9 del d.l. 78/2010

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 105/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2013, hanno chiarito che i limiti  previsti dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, costituendo espressione di un principio generale, debbono ritenersi operanti anche per le spese di personale riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 208 dei codice della strada, tra cui rientrano anche le somme destinate a misure di assistenza e di previdenza per il personale dei corpi di polizia municipale, menzionate alla lettera c) del medesimo art. 208, comma 4, le quali hanno medesima natura e la cui spesa rientra in quella del personale”.


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