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Veneto, deliberazione n. 48 – Calcolo spesa personale consolidata


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di computare, ai fini del calcolo della percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell’ente locale, anche le spese sostenute dalle società partecipate.

In particolare l’ente ha chiesto se possa tenersi conto, oltre che della spesa sostenuta per il personale, da sommarsi a quella dell’ente (numeratore), anche dei ricavi derivanti da tariffa (laddove si tratti di società che non ricevano un corrispettivo dall’ente ovvero che ricevano un corrispettivo solo “integrativo”), da sommarsi alla spesa corrente dell’ente medesimo (denominatore).

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 48/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, richiamata la precedente giurisprudenza contabile, hanno chiarito che, al fine di non penalizzare gli enti che detengono partecipazioni in società che provvedono a riscuotere direttamente dagli utenti il prezzo del servizio, è possibile considerare la quota dei proventi derivanti da tariffa (al denominatore) ovvero decurtare la quota parte di spesa corrente rappresentata dal corrispettivo versato alla società.

Tuttavia, secondo i magistrati, spetta all’amministrazione optare per la scelta del metodo di calcolo ritenuto più idoneo a rappresentare in maniera realistica il dato richiesto dalla norma.


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