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Liguria, deliberazione n. 100 – Spese di personale e patto di stabilità


Un sindaco ha richiesto un parere relativamente alla disciplina della spesa di personale ed alle possibilità di assunzione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con riferimento particolare all’interpretazione ed applicazione dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 ter legge 44/2012, in virtù del quale l’anno di riferimento per la verifica del rispetto del limite di spesa di personale è passato dal 2004 al 2008.

In particolare l’ente chiede se possano essere utilizzati correttivi che consentano di salvaguardare le assunzioni effettuate secondo i parametri di legge vigenti all’epoca dei fatti, non includendo la relativa quota di spesa sostenuta nell’anno 2010 e seguenti nel calcolo del limite di spesa previsto dalla normativa sopravvenuta nel corso del 2012.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 100/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 febbraio 2013, hanno sostenuto l’irretroattività delle disposizioni restrittive in materia di personale, in quanto altrimenti pregiudicherebbe irragionevolmente scelte legittimamente effettuate dall’Ente nel perimetro della sua discrezionalità e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per contro è possibile escludere la quota di spesa di personale imputabile a tali nuove assunzioni nella misura necessaria a rispettare il parametro della spesa del personale sostenuta nel 2008.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, si potrà “procedere alla sterilizzazione della spesa sostenuta per assunzioni verificatesi in conformità di legge successivamente al 2004, nella misura necessaria per rispettare il nuovo parametro vincolante di riferimento, relativo alla spesa complessiva sostenuta nell’esercizio 2008”.

 

 


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