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Veneto, deliberazione n. 46 – Vincoli spesa enti minori


Un sindaco di un ente non soggetto al patto di stabilità ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di indire una procedura concorsuale per l’assunzione di una unità di personale con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica in sostituzione del dipendente che attualmente ricopre detta posizione che dovrebbe essere trasferito con mobilità volontaria verso altro ente.

L’ente ha premesso che “è infungibile e non c’è in organico altro dipendente in grado di svolgere le relative funzioni”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 46/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che per gli enti locali non soggetti al patto le possibilità assunzionali nel 2012 sono legate, oltre all’osservanza dei richiamati vincoli assunzionali generali cui sono soggette le p.a., anche a quelli specifici imposti dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’assunzione del nuovo dipendente in sostituzione di quello che dovrebbe essere trasferito con mobilità ad altro ente non potrà avvenire perché manca il presupposto necessario della cessazione di una unità di personale nell’anno precedente, previsto dal richiamato comma 562.

La Corte dei conti del Veneto ha, inoltre, evidenziato che “l’ente, qualora concedesse l’autorizzazione alla mobilità al proprio funzionario, rischierebbe di rimanere anche nell’anno successivo (2013) privo di tale figura tecnica in quanto la mobilità del personale verso altre amministrazioni non è stata considerata quale cessazione, utile ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate che regolano il turnover negli enti locali”.


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