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Lombardia, deliberazione n. 26 – Gestione associata della farmacia comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di gestire la farmacia comunale in forma associata a mezzo di “convenzione” con altro ente locale, ex articolo 30 Tuel.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 26/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che i modelli di gestione delle farmacie comunali sono indicati nell’articolo 9 della legge 475/1968 e tra questi non è contemplato il modello della “convenzione”.

La Corte ha chiarito che tale elencazione non ha però carattere tassativo “salvo le limitazioni discendenti dalla ratio generale della disciplina, tesa, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell’attività farmaceutica”.

Secondo i magistrati, pertanto l’ente può verificare la convenienza della gestione in forma associata tramite convezione del servizio farmacia, in quanto tale servizio “non è compreso fra le funzioni fondamentali dei Comuni, ma la normativa (…) in tema appare comunque espressione di un principio generale, valido per tutte le funzioni ed i servizi erogati da enti locali, atto a ricercare quelle modalità di gestione che possano permettere economie di scala (a fini di abbattimento dei costi) senza incidere sulla qualità del servizio erogato all’utente finale”.


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