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Lombardia, deliberazione n. 25 – Fondazione di partecipazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di partecipare ad una fondazione (già istituita da altri soggetti privati o pubblici) per l’erogazione di servizi sociali, in particolare, di una R.S.A gestita, attualmente, direttamente dall’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 25/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno ricordato che il d.l. 95/2012 all’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

La Corte ha chiarito che pur non trattandosi di istituzione ex novo di un ente o organismo, ma di partecipazione a uno già esistente, “alla luce del combinato disposto del comma 6 (che prevede un divieto di istituzione di nuovi enti) e del comma 1 (che impone un obbligo di razionalizzazione/riduzione, pari almeno al 20 per cento, di quelli già esistenti) dell’articolo 9 del d.l. 95/2012, nonché della ratio complessiva del provvedimento legislativo in discorso (quale emerge, per esempio, dall’art. 4), appare vietata, da parte del Comune, non solo l’istituzione di un nuovo ente o organismo comunque denominato (nel caso di specie, una fondazione), ma anche una nuova partecipazione, contrastando anche questa seconda ipotesi con la volontà del legislatore non solo di non incrementare la presenza degli enti locali in enti e organismi (comma 6), ma, altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1)”.

Secondo i magistrati, “resta ferma la possibilità di stipulare un contratto di servizio con la fondazione già costituita, nel rispetto delle procedure previste per l’affidamento dei servizi pubblici locali, aventi o meno rilevanza economica”.


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