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Lombardia, deliberazione n. 24 – Azienda speciale formazione professionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 114, comma 5-bis, del Tuel, in particolare sulla possibilità di annoverare l’azienda speciale per la formazione,  l’orientamento e il lavoro tra gli enti nominativamente esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 24/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno ricordato sono escluse dall’applicazione del patto di stabilità solo le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e le farmacie.

Secondo i magistrati contabili, invero, “le attività inerenti l’orientamento e l’incontro fra domanda e offerta di lavoro non paiono rientrare in alcuna delle eccezioni legittimanti, ai sensi dell’art. 114 comma 5 bis del TUEL, l’esclusione dall’assoggettamento al patto di stabilità”.


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