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Lombardia, deliberazione n. 22 – Compensi CdA azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere dei compensi al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale che gestisce il servizio di farmacia comunale.

L’ente ha premesso che l’azienda speciale, gerente l’attività economica di farmacia, non riceve contributi a carico del comune, né sotto forma di trasferimenti né di corrispettivo per i servizi erogati (che, per la tipologia di attività, sono rivolti alla cittadinanza). In sostanza, come previsto dall’articolo 114 comma 4 Tuel, l’azienda consegue l’equilibrio fra costi e ricavi senza ricorrere a trasferimenti pubblici.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 22/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno ricordato che la previsione contenuta nel comma 2 preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi pubblici.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, l’articolo 6 comma 2 del d.l. 78/2010 non è applicabile se l’organismo non riceve contributi a carico delle finanze pubbliche,.

A tal fine, spetterà all’ente verificare se in fase di costituzione, o successivamente, non sia stata attribuita all’azienda speciale alcuna utilità suscettibile di valutazione economica.


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